VOUCHER IN SCADENZA?
ECCO COME FARE!

TRA PROROGHE DAI 12 AI 18 MESI E POSSIBILI RIMBORSI, ECCO COME FARE!

E’ passato un anno dall’inizio di questa pandemia che sta mettendo in ginocchio l’intera economia mondiale, e l’aviazione è decisamente tra i settori che ne stanno risentendo di più.

In molti avevano prenotato viaggi, soprattutto per le mete estive, viaggi che poi sono stati cancellati dalle stesse compagnie aeree, che hanno così emesso dei voucher validi generalmente 12 mesi dalla data di emissione.

A breve dunque, in molti si troveranno davanti a dei voucher in scadenza di cui non sanno che farsene, poiché oggi le cose non sono migliorate, e molta gente non potrà viaggiare nemmeno quest anno.

In questo caso ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ci viene in aiuto!

Infatti, con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, sono state introdotte modifiche, rispetto alle precedenti disposizioni circa l’emissione dei voucher per i passeggeri i cui voli sono stati cancellati dai vettori a causa del Covid-19 o per cause connesse alla pandemia.

Attenzione quindi, le cause della cancellazione o della rinuncia al volo devono essere imputabili al Covid-19, e non ad altro come ad esempio a problemi personali.

Tra le novità, si legge nel comunicato, vi è la modifica del periodo di validità del voucher dai 12 ai 18 mesi, applicabile anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Le compagnie aeree che per motivi di emergenza sanitaria connessi al Covid-19 hanno cancellato voli nel periodo compreso tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020 e hanno recesso dal contratto di volo entro il 31 luglio, possono restituire l’importo del biglietto attraverso voucher, senza che sia richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario.

Questo vuol dire che se io ad esempio sono titolare di un voucher Lufthansa, posso usarlo anche con Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Swiss Air, in quanto sono compagnie aeree che fanno parte del gruppo Lufthansa.

Decorsi i 18 mesi dalla data di emissione per voucher non usufruiti, sarà corrisposto il rimborso dell’importo versato entro 14 giorni dalla scadenza.

Per i soli contratti di trasporto (e quindi per la sola biglietteria e non per pacchetti turistici e servizi accessori) il passeggero può richiedere che il voucher non utilizzato sia rimborsato, trascorsi 12 mesi dalla emissione.

La stessa legge, inoltre, prevede l’istituzione di un fondo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher emessi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo e i criteri, le modalità e le misure dell’indennizzo stesso saranno definiti con regolamento adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa.

Per ulteriori informazioni a riguardo è possibile contattare ENAC tramite la sezione dedicata sul proprio sito web.

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